La questione della responsabilità civile dei robot dipende dall’inquadramento degli stessi in diverse categorie concettuali.

I robot devono essere considerati delle cose? Oppure devono ricondursi alla categoria dei prodotti?

La disciplina europea, l’unica allo stato applicabile (direttiva 374/85), qualifica i robot come prodotto e costruisce un sistema di responsabilità oggettiva nel quale non vi è spazio per i concetti di colpa o dolo nell’ipotesi di prodotto difettoso.

La scelta legislativa semplifica l’attività del danneggiato alleggerendo l’onere della prova in capo a quest’ultimo.

Tuttavia, pur ricostruendo come responsabilità oggettiva il danno da robot, si deve rilevare la presenza di problemi in termini di individuazione e prova del nesso causale, se si considera che l’elemento essenziale per il funzionamento dei robot è l’algoritmo che non può in alcun modo definirsi un semplice prodotto.

La prova del nesso causale diventa particolarmente difficile spostandosi su aspetti tecnici di particolare rilevanza e difficoltà.

La individuazione e prova del nesso causale tra il danno lamentato e la condotta del robot diventa di fatto probatio diabolica per la complessità della ricostruzione sotto il profilo informatico.

Fermo quanto rilevato in merito alla rilevanza dell’algoritmo nella condotta del robot e nella determinazione del nesso causale, si deve necessariamente individuare un ulteriore potenziale corto circuito nella dimostrazione del nesso causale che si presenta nell’ipotesi in cui il difetto si manifesti successivamente ovvero possa ricondursi ad un cattivo utilizzo del robot o ad interventi sullo stesso effettuati nel corso del tempo.

Ferme le precedenti considerazioni non può non rilevarsi la difficoltà di dare una compiuta e corretta definizione giuridica dei robot.

Gli elementi da prendere in considerazione sono molteplici.

In termini generali può considerarsi senza timor di smentita che i robot hanno capacità cognitiva, hanno altresì capacità volitiva, che però non raggiunge come ovvio il pieno libero arbitrio essendo le scelte e condotte dei robot programmate e programmabili.

Le tecnologie del machine learning e del deep learning consentono grazie all’inserimento di un numero massivo di dati al robot di apprendere e di porre in essere vere e proprie scelte di comportamento ma sempre all’interno di una cornice informatica predefinita.

In dottrina vi sono stati tentativi di ricostruire il danno da robot danno causato da persona fisica. La ricostruzione appare chiaramente insostenibile tenuto conto che il danno origina da una macchina, da una cosa inanimata, che non prova emozioni e non ha morale.

Il riferimento alla mancanza di una sfera emotiva esclude altresì la configurabilità dei robot nella categoria degli animali.

La domanda centrale da porsi è se si possa applicare la normativa sulla responsabilità del produttore?

La complessità dei robot costituiti da un insieme di elementi (i pezzi, i sensori IoT, gli algoritmi) crea seri problemi in fase di applicabilità della detta normativa, poiché la catena della responsabilità si può estendere al programmatore del software-algoritmo, all’assembler della macchina e anche a chi ha fornito ed immesso i dati nel robot ove questi siano compromessi o corrotti o comunque non certificati in termini di qualità.

In Europa non vi è alcuna distinzione tra le molteplici fattispecie di difetto del robot.

Negli Usa invece vi è una tripartizione tra:

  1. responsabilità per difetto di fabbrica nella quale si prescinde dalla colpa;
  2. responsabilità del programmatore;
  3. responsabilità per carenza di informazioni al consumatore.

In ambito Ue la direttiva non differenzia le varie ipotesi e in essa si adotta il modello della responsabilità oggettiva con due fattispecie di esclusione di responsabilità:

  1. non responsabilità per vetustà tecnica del prodotto;
  2. non responsabilità per rischio di danno da sviluppo del software e della macchina.

È opportuno chiedersi se sia necessaria una legislazione speciale per i robot.

La Ue non chiarisce nei propri documenti se i robot sono da considerarsi ad ogni effetto prodotti, lascia aperto l’interrogativo.

Sul piano della responsabilità la Ue da un lato prospetta per il fabbricante una responsabilità di tipo oggettivo e dall’altro prospetta (con evidente attenzione al profilo economico) una colpa “assoluta” ove il danno sia superiore al costo per prevenire il suo verificarsi.

Anche in questo caso la Ue non prende espressamente posizione per una o l’altra ipotesi.

In ultima analisi si possono citare ulteriori interessanti profili da analizzare in merito alla allocazione del rischio connesso al danno da robot e segnatamente l’ambito assicurativo e la possibilità di creare un fondo per i danni provocati da robot.

Marco Del Fungo

 

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