L’avvento dei social e la trasformazione dell’informazione televisiva hanno spostato l’accertamento dei fatti che possono ipoteticamente costituire reato dalle aule giudiziarie ai salotti televisivi e alle chat dei leoni da tastiera. Ad esempio, il processo di Olindo e Rosa ha avuto un esito differente nei due contesti. Gli organi preposti all’esame e all’interpretazione del corposo fascicolo degli atti di indagine hanno concluso per la colpevolezza degli imputati. I social e la TV spazzatura hanno invece evidenziato la palese innocenza dei due.
Nel paese è ormai del tutto irrilevante che si tratti di un giudicato penale irrevocabile, oppure che si discuta di sospetti o accuse nei confronti di un incensurato neppure soggetto ad indagine. Ciò che conta è che decida il popolo. E’ sicuramente difficile attendersi che la massa possa conoscere i fondamenti dello stato di diritto quando chi gestisce l’agenda dell’informazione istruisce e educa i consociati a credere che non vi siano limiti costituzionali o di legge e che l’utilità dei vaccini, la fondatezza di presunte cure anticancro e l’accertamento dei reati debbano essere decise dalle piazze e non dalle istituzioni a ciò deputate.
Nel caso degli eventi che interessano la propaganda politica questo fenomeno arriva ad eccessi che travalicano i limiti della logica e del buon senso, oltre che quelli stabiliti dal codice penale. Un caso esemplare attiene alle misure cautelari eseguite nei confronti di esponenti di presunte organizzazioni di beneficenza che, in realtà, avrebbero avuto come obbiettivo il finanziamento di Hamas. Al di là del linciaggio degli indagati, tipico dei processi mediatici, la vicenda è stata utilizzata a fini di propaganda politica contro personaggi Pro Pal o critici nei confronti del governo Netanyahu.
Anche se nell’Italia dell’ultimo trentennio è assai difficile e molto impopolare qualsiasi tentativo di fare chiarezza, questa sede è uno dei pochi luoghi ove è ancora consentito di rammentare i fatti e di richiamare il quadro normativo che regola la materia così da permettere a chi non si accontenta di seguire i pifferai magici di comprendere di cosa si sta realmente parlando.
Il nostro codice penale – art. 270 bis – punisce con la reclusione da sette a quindici anni chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che abbiano finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (norma introdotta nel 2001 dopo i fatti dell’11 settembre). Si tratta di un reato doloso che prevede la consapevolezza di finanziare un’organizzazione terroristica. In altri termini una dazione di natura colposa, fatta cioè con imprudenza, con l’intenzione di finanziare altro e non attività criminose, non sarebbe punibile.
Hamas è un’organizzazione che, nell’agone in cui si scontrano gli opposti estremismi, da taluni viene definita un esercito di legittima resistenza contro l’invasore sionista, da altri un’infame associazione terroristica. Troviamo posizioni analoghe in ambito internazionale dove la prima tesi è sostenuta, fra gli altri, da Turchia e Qatar che riconoscono Hamas come legittimo gruppo di resistenza contro l’invasore, mentre la natura terroristica dell’organizzazione è sostenuta, fra gli altri, da Israele, USA e Unione Europea che hanno inserito Hamas nella black list dei gruppi terroristici.
Sul punto è necessario rammentare che la Convenzione Internazionale sul Terrorismo (New York 9.12.2019), ratificata dall’Italia con L. 14.1.2003 n° 7, stabilisce, fra le altre disposizioni, che commette reato chiunque illegalmente e intenzionalmente fornisce o raccoglie fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che siano destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato quando la finalità di tale atto per la sua natura o contesto è di intimidire una popolazione o obbligare un governo a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.
Appare francamente difficile sostenere che l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 non rientri nelle ipotesi regolate dalla Convenzione Internazionale sul Terrorismo ove si osservi che tra le 1200 vittime vi sono stati circa 800 civili colpiti prevalentemente in obbiettivi esclusivamente civili, e che vi sono stati circa 250 sequestrati utilizzati come arma di trattativa politica.
Se, in astratto, l’ipotesi di reato ha fondamento normativo, ci si deve tuttavia domandare retoricamente se non valga per gli indagati la presunzione di innocenza garantita dal nostro ordinamento e dalle convenzioni internazionali secondo la seguente declinazione. In primo luogo, dal punto di vista oggettivo, va stabilito che i fondi siano stati effettivamente dirottati ad Hamas, non avendo valore di prova legale alcuna informativa della intelligence italiana o israeliana, dovendo il Giudice basarsi sulle prove testimoniali e documentali che siano specifiche e cioè che riguardino la “datio” e non l’interpretazione che altri danno dell’operazione.
In secondo luogo, sotto il profilo soggettivo, la raccolta e la destinazione dei fondi deve essere stata fatta con la consapevolezza di finanziare la specifica attività di Hamas. Sulla base di queste premesse risulta deprimente leggere la molteplicità di dichiarazioni, improntate al linciaggio mediatico, fondate sulla presunta acclarata attività di finanziamento del terrorismo da parte degli indagati. Risulta invece sconcertante l’attacco ad avversari politici colpevoli di aver raccolto fondi per la popolazione palestinese, accomunando tutte e tutti nella gogna diffamatoria, spesso con lesione dell’onore e della reputazione di cittadini estranei alle indagini.
Quanto agli indagati, è vero che, nei casi di innocenza, a distanza di anni arriveranno dalla Magistratura decreti di archiviazione o sentenze di assoluzione, ma è altrettanto vero che in Italia le sentenze della piazza, quelle note a tutti e coordinate dalla politica attraverso l’uso dei mezzi di informazione, vengono emesse immediatamente all’apertura di un’indagine, mentre le assoluzioni e le archiviazioni rimarranno ignote, o, nel migliore dei casi, pubblicate in fondo ai giornali, in trafiletti posti dopo gli annunci mortuari.
Massimo Chioda
