Uno degli aspetti più inquietanti della riforma propugnata dalla maggioranza di Governo è senz’altro quello della esclusione, nei nuovi Consigli Superiori della Magistratura, della giurisdizione disciplinare, che viene affidata ad un’Alta Corte. La competenza disciplinare nei confronti dei Magistrati era in precedenza affidata all’unico C.S.M., al cui vertice era posto, quale suo Presidente, addirittura il Presidente della Repubblica.
Come previsto dal vigente articolo 104, secondo comma, della Costituzione: “Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica”. E’ importante inoltre leggere con attenzione il quinto comma del medesimo articolo che recita: “Il Consiglio elegge un Vice-Presidente fra i componenti designati dal Parlamento”. Ebbene, ora con la nuova normativa, che verrà sottoposta a referendum, la materia muta in modo radicale e preoccupante.
1) Mentre l’attuale art. 105 della Costituzione prevede che “Spettano al Consiglio superiore della Magistratura… Le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari”, ora il nuovo articolo 105 prevede che spettano ai nuovi due Consigli superiori le medesime competenze di prima in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni, mentre “La giurisdizione disciplinare nei confronti dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare”.
Ancora il nuovo art. 105 prevede, circa il presidente di tale Alta Corte, che esso verrà eletto “tra i giudici scelti dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune”. Salta subito agli occhi che una delle funzioni più delicate del C.S.M., cioè la materia disciplinare, con la quale si possono sanzionare, anche in modo grave, i magistrati per i loro comportamenti non corretti, è sottratta al C.S.M. ed è affidata alla citata Alta Corte.
A prescindere dalla sua formazione (alquanto complessa) ciò che rileva è la sorprendente esclusione da tale Alta Corte della figura del Presidente della Repubblica. Se prima egli era chiamato a presiedere il C.S.M. quando questo era chiamato a giudicare un magistrato, irrogandogli le eventuali sanzioni previste dall’ordinamento, ora perché le stesse funzioni disciplinari sono devolute ad un organismo nuovo dal quale il Presidente della Repubblica è escluso?
E non si ritenga che si tratta, in realtà, di mera forma (perché talora il Presidente non partecipava direttamente alle riunioni del C.S.M.), posto che proprio in materia disciplinare la figura del Presidente della Repubblica acquisiva un ruolo di “garanzia” ed imparzialità assoluta, all’unico fine di evitare che il magistrato incolpato, magari ingiustamente perché semplicemente sgradito, potesse essere addirittura cacciato dall’ordinamento giudiziario o sanzionato pesantemente.
Ancora una volta la riforma non serve a migliorare la giustizia nell’interesse dei cittadini, ma solo a cercare di incutere timore ai magistrati che ora perderanno una garanzia forte nella delicata materia disciplinare, quale era quella della partecipazione alle decisioni del C.S.M. proprio del Presidente della Repubblica.
2) Ulteriore fonte di gravissima preoccupazione è data dalla seguente previsione del nuovo articolo 105 della Costituzione: “Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione… Soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte”, in diversa composizione dei componenti del collegio! Non mi pare che una norma simile vi sia neppure nei paesi del c.d. terzo mondo perché, nel nostro ordinamento, è sempre prevista la possibilità di ricorrere contro le decisioni sfavorevoli ad un giudice superiore, diverso da quello che ha deciso il caso concreto.
Ora, invece, in una materia così delicata quale è quella disciplinare, la possibilità, per il magistrato ritenuto colpevole, di contestare la decisione è ridotta alla impugnazione davanti allo stesso organo che si è pronunciato! Questa norma è la riprova che i magistrati saranno sottoposti ad una (eventuale ma possibile) incredibile pressione di possibili sanzioni che potranno incidere addirittura sulla loro vita professionale senza possibilità di appellarsi ad un giudice terzo.
Con buona pace di tutti i richiami al “giusto processo”, ed ai fautori del Si! La riforma della Costituzione approvata dal Parlamento ed ora sottoposta a referendum confermativo da parte di tutti i cittadini, in sostanza, a tacer di altri tanti argomenti di critica che si possono sollevare in merito ad essa (in particolare nessuno dei problemi attuali della giustizia quali gravissime carenze di organici, strutture, ecc.), è stata presa in carico dall’attuale Governo con qualche effettivo provvedimento.
Appare con evidenza, in base a quanto sopraesposto, che la modifica della Costituzione auspicata è la strada maestra per giungere a sottomettere i giudici ed i pubblici ministeri, tramite la devoluzione del disciplinare alla volontà dell’Alta Corte ( privata per di più della funzione essenziale di garante e di equilibrio che era prima demandato al Presidente della Repubblica), e alle sue, di fatto, insindacabili decisioni. L’unica forma di rifiuto di tale riforma, per i cittadini, è quella di votare al referendum compatti per il NO.
Alessandro Re
