E’ necessario che si ponga sin d’ora la massima attenzione, nel momento in cui l’attività economica potrà riprendere il proprio corso normale, a fenomeni “distorsivi” del mercato, particolarmente gravi, che potranno verificarsi.

Non mi riferisco solo a vere e proprie forme di reato che ben potranno svilupparsi approfittando della crisi di interi strati di popolazione, quali truffe, circonvenzione di incapaci, usura, ecc. ma anche a regolari strumenti giuridici che potranno essere piegati ad esigenze di una parte che vorrà approfittare dello stato di bisogno dell’altra.

Mi riferisco, in particolare, a tutti i contratti che verranno conclusi in stato di pericolo o in stato di bisogno.

Basti pensare all’imprenditore che dovrà accettare condizioni capestro pur di continuare a produrre o alla famiglia che sarà costretta a “svendere” beni di valore per far fronte alle proprie ordinarie esigenze di vita.

Ebbene, in tutti questi casi è altamente probabile che le contrattazioni risentiranno della grave situazione economica che si verrà a creare e, conseguentemente, sarà possibile che il corrispettivo ottenuto in forza di tali attività negoziali sia inferiore, di gran lunga, rispetto a quello di mercato.

Si tratterà, quindi, sotto un profilo legale, di contratti certamente conclusi in stato di pericolo, se effettuati sotto minaccia, oppure in stato di bisogno (che sarà forse l’ipotesi più ricorrente).

Non è questa la sede per affrontare aspetti più propriamente tecnici che andranno comunque tenuti in debito conto (quali ad esempio il limitato – un solo anno – periodo di tempo, pena la prescrizione del diritto, per far valere eventuali diritti lesi dalla conclusione del contratto), quanto piuttosto il voler avvertire tutti i cittadini di tali pericoli, nei quali essi potranno incorrere grazie a personaggi tesi unicamente al proprio tornaconto.

Occorrerà, soprattutto, porre particolare attenzione a chi, anche sotto mentite spoglie professionali, si proporrà di “aiutare” famiglie e/o soggetti in difficoltà.

Né si pensi che ciò non sia avvenuto anche in passato in quanto, fatte ovviamente le debite proporzioni, ciò è quanto si verificò negli anni 1939/1945 a danno degli ebrei che, colpiti dalle leggi razziali, furono sovente costretti a procedere alla vendita, a prezzo vile, di gioielli di famiglia, argenteria, quadri, addirittura beni immobili di loro proprietà per procurarsi denaro o mezzi di sostentamento.

Tanto è vero che solo con il decreto luogotenenziale del 20 gennaio 1944, n. 26, venne concesso a coloro che potevano provare, tramite scritture private (quindi con vere e proprie “controdichiarazioni” che assai difficilmente essi avevano potuto ottenere dal compratore!), che la vendita del bene era avvenuta proprio “per sottrarsi all’applicazione delle leggi” razziali, di poter agire giudizialmente “entro il termine di un anno dalla pace”.

La assoluta ristrettezza dei termini e le prove, quasi diaboliche, che occorreva portare, non produssero infatti alcun significativo risultato, come è stato poi, molti anni dopo, appurato dalla cosiddetta “Commissione Anselmi”, istituita nel 1988 proprio per “ricostruire le vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni di cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati”.

Certo, confidiamo tutti che non si giunga mai più a tali eccessi (avvenuti grazie a norme di legge istituite “ad hoc”), ma le cautele e la prevenzione sono sempre le armi migliori rispetto a qualunque ipotetica successiva azione giudiziale.

Alessandro Re

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