Il disegno di legge di riforma costituzionale in favore della tutela dell’ambiente è stato approvato con la maggioranza di due terzi lo scorso 8 febbraio dalla Camera dei deputati.

La modifica ha riguardato l’articolo 9 della Costituzione. Accanto alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico è stata introdotta la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.

È importante sottolineare che questa modifica è stata inserita esplicitamente “anche nell’interesse delle future generazioni”. Una espressione utilizzata per la prima volta nella Carta costituzionale.

Tutela del paesaggio e dell’ambiente già in Costituzione

Il riferimento alle generazioni future è da intendersi come una formulazione che dà attuazione ai recenti orientamenti della Corte costituzionale. In particolare, la tutela del paesaggio già prevista all’articolo 9 è stata intesa in senso più ampio. Questo al fine di riconoscere una relazione tra la comunità territoriale e l’ambiente circostante, fino a ricomprendere una pluralità di interessi, compresi quelli intergenerazionali.

Our Common Future pubblicato dalle Nazioni Unite

Il concetto di responsabilità intergenerazionale risale al rapporto Our Common Future (Rapporto Brundtland). Rapporto pubblicato dalla Commissione per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite nel 1987. Il documento chiarisce la condizione “per soddisfare i bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri”.

Lo stesso rapporto è stato poi ripreso negli accordi sul clima. A partire dalla Dichiarazione adottata nel 1992 a Rio de Janeiro dalla Conferenza su ambiente e sviluppo. La crisi climatica è caratterizzata da un’importante dimensione temporale. Gli effetti del cambiamento climatico si manifestano a distanza di anni rispetto al momento in cui vengono emessi i gas serra che li provocano.

Sostenibilità economica, sociale e ambientale devono, quindi, tener conto dell’equità intergenerazionale. Questo legame è stato esplicitato dall’UE che alle future generazioni ha dedicato il piano di ripresa per l’uscita dalla pandemia di Covid-19 (Next Generation EU). Piano che ha condizionato gli aiuti economici al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale. Criteri che dovranno essere, a loro volta, rispettati nell’attuazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Un disegno di legge di riforma costituzionale

Appare evidente quindi il ruolo fondamentale che lo Stato e gli attori economici privati possono avere nel promuovere tali valori. Questa dimensione è stata affrontata dal disegno di legge di riforma costituzionale che ha ampliato il terzo comma dell’articolo 41. Obiettivo: garantire che l’attività economica pubblica e privata sia indirizzata e coordinata con i fini ambientali, oltre che con quelli sociali.

È stato anche ampliato il comma due del medesimo articolo. Lo stesso chiarisce che la libertà dell’iniziativa economica privata “[n]on può svolgersi […] in modo da arrecare danno alla salute, all’ambiente”. Oltre naturalmente alla sicurezza, libertà e dignità umana (già tutelate dalla Costituzione). E visto che nel nostro Paese persiste una situazione di inerzia su queste tematiche (vedi Ilva), la vera sfida consisterà nella effettiva attuazione di tali principi.

Maria Pia Sacco e Natalia Bagnato

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