“Lo scorso anno, il 2025, due paesi hanno adottato due decisioni normative opposte sulla stessa tematica. L’Argentina del presidente Javier Milei ha cancellato dal codice penale la fattispecie del reato di femminicidio; l’Italia ha approvato una legge che riconosce nel nostro ordinamento, la specifica fattispecie del femminicidio e cioè dell’omicidio da parte di un uomo di una donna. Naturalmente le due decisioni legislative hanno suscitato un vivace dibattito tra i pro e i contro dei due provvedimenti. Difficile non riconoscere che le argomentazioni del ministro della giustizia argentino Mariano Cuneo Libaroma abbiano un loro razionale comprensibile e per molti condivisibile: “Il reato di femminicidio tradisce l’uguaglianza e l’universalità delle leggi, genera discriminazioni e scava un solco di odio, diffidenza e conflitto tra uomini e donne”.
Insomma, chi uccide una persona è un assassino, e come tale va trattato, sia che la sua vittima sia una donna sia che sia un uomo, un connazionale o uno straniero. La regola fondamentale del diritto è proprio la sua universalità: la legge è uguale per tutti, si legge in tutte le aule dei nostri tribunali. Di contro, da un punto di vista anche etico, il reato di femminicidio è sì una forzatura, un tradimento del principio “della legge uguale per tutti”, ma serve come deterrente, come dissuasore per scoraggiare l’ondata di questo tipo di reati(nel 2024 sono stati registrati 113 casi di femminicidio, di cui 99 maturati in ambito familiare o affettivo: circa uno ogni tre giorni!). Dunque è una norma eccezionale che dovrebbe valere per fronteggiare un’emergenza.
Cosa ci dicono le statistiche: in Argentina i femminicidi sono aumentati nonostante la legge che fino allo scorso anno li puniva in modo speciale.
Il nostro parlamento ha approvato la legge numero 181 del 2 dicembre 2025 (in vigore dal 17 dicembre) che ha introdotto nel codice penale (articolo 577-bis) il reato autonomo di femminicidio, punibile con l’ergastolo, riconoscendo la specificità dell’omicidio di donne motivato da odio o discriminazione di genere; ha rafforzato le tutele per le vittime con nuove misure processuali e di prevenzione, inclusa l’estensione delle tutele per gli orfani. Secondo i proponenti della norma siamo di fronte ad una svolta importante. Per la prima volta si riconosce che la matrice dei femminicidi è nella cultura che discrimina le donne e si pone al centro la libertà delle donne come bene giuridico fondamentale, riconoscendo che la violenza di genere non è un insieme di episodi isolati, ma un sistema che discrimina, schiaccia e limita la vita e i diritti delle donne, fino al loro annientamento fisico.
“Chi come me-ha dichiarato l’avvocato Teresa Manente, responsabile legale dell’associazione Differenza Donna-, da oltre trent’anni lavora nei tribunali e nei processi di questa natura , sa bene che il penale non basta, ma è necessario nel quadro attuale delle regole sociali e giuridiche della convivenza in cui la parola delle donne vale ancora meno quando si tratta di fare giustizia. In ogni caso, la nuova normativa rientra negli obblighi che l’Italia ha assunto con la ratifica della convenzione di Istanbul e va ad adempiere ai principi dettati dall’ultima direttiva del parlamento dell’Unione Europea sulla violenza nei confronti delle donne“.
Provando a seguire il ragionamento sulla necessità della deterrenza e comunque dell’obbligo di adempiere ai principi della convenzione di Istanbul a protezione del genere femminile, ritengo che sia comunque necessario lo stanziamento di appositi investimenti che intervengano sulla cultura specifica nel nostro paese. Accanto alla legge è necessario uno stanziamento di fondi per rendere effettiva l’applicazione delle norme e invece nella legge 181/ 2025 non è indicato nulla in merito.
Oggi i processi durano anche cinque-sei anni a causa di una carenza di strutture e personale. Vuol dire che le misure cautelari perdono efficacia durante il dibattimento e quindi chi è in carcere o agli arresti domiciliari, torna in libertà, mettendo di nuovo in pericolo la vita delle donne che li hanno denunciati. I fondi sono dunque necessari per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari ma anche per estendere e finanziare la formazione obbligatoria di magistrati, forze dell’ordine e operatori della rete antiviolenza e per assicurare misure strutturali di prevenzione e protezione per le donne a rischio.
“Il femminicidio e la violenza nei confronti delle donne – sostiene l’associazione Differenza Donna-come il fenomeno mafioso d’altronde, non lo si contrasta solo con le leggi ma attraverso una sensibilizzazione culturale. Ogni volta che ci sono delle campagne di sensibilizzazione e attenzione mediatica registriamo un’impennata delle telefonate di denuncia al 1522. Stiamo compiendo una rivoluzione enorme ma ci sono millenni di storia contro di noi. Si va avanti un passo per volta”.
Problema spinoso dunque che investe diversi livelli oltre a quello giuridico. Credo che stante la tragica contabilità delle donne ammazzate da uomini in preda a un raptus o a forme di gelosia incontrollabile, si può anche, in via straordinaria e transitoria, prevedere una norma ad hoc per questo tipo di reato. Bisogna però farlo con la consapevolezza che si sta alterando la prima e fondamentale regola del diritto e cioè che la legge deve essere uguale per tutti.
Soltanto con questa consapevolezza possiamo provare in Italia, nonostante l’esperienza argentina, a verificare se la previsione di questo specifico reato con l’aggravamento delle pene, potrà portare una riduzione dei casi di questo odioso crimine. Ci vogliono però i fondi per evitare di considerare risolto il problema soltanto attraverso l’approvazione di una legge. Ci vuole poi anche la responsabilità degli addetti ai lavori di usare tutta la loro professionalità, esperienza e competenza per gestire con buon senso e grande sensibilità umana questa “clava giuridica“ resasi necessaria per la insopportabile atrocità delle dimensioni di questo fenomeno.
Riccardo Rossotto
